"Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche,o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
e' punito con l'ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta
la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento
per almeno dodici mesi."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1993
Scalfaro Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
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