3 ago 2010

L'ABBANDONO E' UN REATO:DENUNCIALO

Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".


Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1


Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".


Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.



Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.


Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.



Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.


Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 473/1993 in modifica dell'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali.

"Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche,o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
e' punito con l'ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta
la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento
per almeno dodici mesi."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1993
Scalfaro Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

29 lug 2010

Ecco la mia Sasha per ora di età variabile da 1 a 4 mesi.











A CHI RIVOLGERSI:

Il sesso

La prima cosa che deve essere presa in considerazione è se scegliere un maschio o una femmina. Si tratta di un fattore molto personale in quanto non è registrata alcuna basilare differenza tra i sessi relativamente a carattere o intelligenza.

Se non destinato alla riproduzione, sarebbe consigliato valutare l'opportunità della sterilizzazione

Colori

I Cocker si presentano in svariati colori tutti molto piacevoli, dal completamente nero al completamente rosso/fulvo/biondo ai pluricolori: bluroano, bianco arancio, tricolore, tricolore roano, bianconero, nerofocato, marrone focato, cioccolato, cioccolano roano etc.. Ancora una volta la scelta dipende dal gusto personale. Ogni colore ha un suo fascino.



L'acquisto

Quando avrete deciso su sesso e colore del vostro futuro cucciolo potrete iniziare a prendere contatti con gli allevatori, professionisti o privati che siano, purché di vostra fiducia.

Spesso per ottenere il soggetto giusto ci vuol pazienza, non deve essere una gara contro il tempo, quanto piuttosto una scelta ponderata ed equilibrata. A volte non basta soffermarsi a ciò che sembra più facile e vicino, a volte è necessario macinare parecchi km per trovare il cane che fa per noi.

Non fermatevi alla prima "capanna", meglio valutare diverse soluzioni prima di prendere una decisione definitiva su dove acquistare il vostro cucciolo.

Nella sezione dedicata agli allevatori di Cocker Spaniel Inglese potrete trovare i contatti degli allevamenti segnalati su ilcocker.net
Inoltre il sito mette a disposizione degli allevatori la possibilità di segnalare le proprie cucciolate e agli utenti di controllare quali sono le cucciolate disponibili.

Per prendere il vostro nuovo cucciolo le opzioni sono due: ricorrere ad un allevatore di serie A o ad un privato serio. Per allevatore di serie A non si intende unicamente il grandissimo allevatore con molti soggetti, ma finanche un allevatore “amatoriale” che tuttavia rispecchi certi parametri. Se invece si opta per il privato, non bisognerà pensare di andare da questo unicamente per risparmiare, perché il privato serio sa di dover assolutamente rispettare gli stessi parametri degli allevatori.

L' allevatore o il privato per esser considerato di serie A deve osservare alcuni aspetti imprescindibili:
- non dare mai i cuccioli prima dei 60gg;
- non essere un allevamento multirazza (per multi-razza si intende quelli sopra le quattro razze o ancora peggio quelli che hanno cuccioli di tutte le razze perennemente disponibili);
- dichiarare tutta la cucciolata all’ENCI e vendere unicamente con pedigree;
- mostrare copia pedigree dei genitori e copia modulo A e B di dichiarazione della cucciolata;
- avere fattori e fattrici con dovute esenzioni da patologie ereditarie (fatevi mostrare certificati dei riproduttori, se essi sono esenti di Nefropatia Familiare/FN, atrofia progressiva della retina prcd-PRA, e con un grado di displasia dell'anca non oltre lo C);
- non far riprodurre la fattrice ad ogni calore;
- dare i cani con libretto sanitario con segnate vaccinazioni e trattamenti antiparassitari effettuati;
- consegnare i cani con microchip inserito;
- valutare attentamente i possibili futuri acquirenti prima di affidar un loro cane;

Questa è una serie di fattori che andrebbero rispettati, parallelamente poi a delle accortezze che possono esserci o meno, quelle che rientrano nella soggettività, ma i punti cardine son quelli sopra descritti.



Se siete alla ricerca di un cucciolo solo per compagnia dovrete concentrare la vostra attenzione solo sul suo aspetto generale, assicurandovi che si tratti di un cucciolo sano, vivace, ben cresciuto e che incontri la vostra simpatia. Se siete alla ricerca di un cocker da esposizione chiedete consiglio al vostro allevatore se la cucciolata che vi sta proponendo è promettente da questo punto di vista.

Cercate nella cucciolata il cucciolo più vivace, piuttosto che lasciarvi tentare dal più timido e tranquillo che magari vi commuove maggiormente. Un cucciolo dovrebbe essere sempre pronto a mangiare la sua pappa e a giocare con i suoi fratellini. Controllare bene le orecchie, non devono emanare un cattivo odore e l'interno deve essere pulito e rosato. Gli occhi devono essere limpidi, la bocca pulita con denti bianchi, il pelo lucido. Infine il cucciolo dovrà essere rotondetto, vale a dire né troppo grasso né troppo magro.

Spesso in molti pensano di risparmiare prendendo il primo cucciolo che trovano vicino casa, ma non è così, per avere un cane di razza si paga (tranne che non si adotti in qualche canile o rescue) e questo pagare dà comunque delle garanzie. Pagare certe cifre (dagli 800 ai 1500 euro i prezzi medi in Italia) per cuccioli provenienti da un allevamento o dalla cucciolata di un privato di un certo tipo è più che giusto, non lo è acquistare cani a prezzi magari più bassi, ma comunque elevati, in luoghi che non danno alcuna garanzia (es. i negozi che vendono mangimi di animali e espongono cuccioli vivi..), figli di cani che magari del cocker hanno nemmeno le orecchie.

Purtroppo oggi c’è la cattiva abitudine di voler necessariamente cimentarsi nell'apparentemente semplice esperienza di una cucciolata, senza avere la minima competenza a riguardo. Quante volte il vicino di casa piuttosto che i personaggi che popolano strade e parchi vuol far accoppiare il proprio cagnolino con la cagnolina che vedono passare di lì?! Spesso ci si imbatte in proprietari di maschi che vogliono far sfogare la virilità del loro cane o in proprietari di femmine che pensano che la loro cagnolina ha un terribile desiderio/bisogno di diventare mamma. Il tutto senza curarsi del fatto che siano o meno cani tipici, che siano cani sani (esenti e non portatori o peggio affetti da patologie ereditarie) senza pensare da dove vengono, se hanno problemi alle spalle, senza pensare a niente di niente. Queste sono situazioni da cui diffidare.

Una cosa che invece vogliamo sottolineare e ribadire è che non bisogna comprare i cani nei negozi! La maggior parte dei cani che troviamo in negozio sono importati dai paesi dell’est, non dai buoni allevamenti, ma veri e propri “canifici”, posti dove le cagne sono messe in riproduzione ad ogni calore, i cuccioli tenuti senza le dovute cure e tolti precocemente dalla mamma per poi essere importati in modo assurdo e spesso illegale nel nostro paese. E' così che arrivano spesso già malati ed in poco tempo muoiono, alcuni addirittura somministrano dei medicinali che servono a ritardare i sintomi di cimurri e gastroenteriti emorragiche virali, in modo che i cani inizino a star male una volta giunti a casa dello sprovveduto acquirente, spesso fanno firmare dei “contratti” dove limitano la loro responsabilità a pochissimi giorni dopo l’acquisto, in modo poi da non dover rispondere di eventuali problemi.

A volte capita che qualche cucciolo fortunato riesce a sopravvivere o stia bene, ma sono cani comunque che non hanno nulla della razza richiesta se non una vaga somiglianza fisica, cani non selezionati sotto nessun punto di vista, cani che spesso hanno un temperamento nevrile o aggressivo. Alcuni presentano un pezzo di carta che chiamano “pedigree estero” o “pedigree internazionale”, ma attenzione non si tratta del pedigree export, si tratta di un puro pezzo di carta, con diversi nomi sopra e niente di più, che ha valore pari a zero.

Il traffico di cani dell'est vede cuccioli comprati e importati dai negozianti a 50€ e rivenduti a partire da 400€ in su. Questo è puro lucro, perché non c’è nessun lavoro alle spalle e nessuna spesa che giustifica una simile richiesta.


Gli allevatori seri non lasciano mai i loro cani al negoziante, perché vogliono vedere e valutare attentamente a chi affidare i propri cuccioli e così dovrebbero fare anche i privati seri, quindi diffidate anche dai negozianti che vi dicono che sono “cucciolate private o di allevatori italiani”.

Quindi volete un cocker spaniel inglese? Mettetevi con pazienza alla ricerca della situazione che più si adatta a voi e poi valutate dove poter acquistare il vostro cucciolo. Fate tante domande al vostro allevatore, se serio risponderà senza problemi a qualsiasi tipo di quesito sulla razza.

LINK DI RIFERIMENTO: http://www.ilcocker.net/

PERCHE' SCEGLIERE UN COCKER:

Perché un Cocker
Scritto da Francesco Varriale
Domenica 22 Luglio 2007 14:48
Dal 1945 ad oggi il Cocker Spaniel Inglese è divenuto molto popolare e uno dei cani preferiti scelti dagli amanti degli animali che desiderano avere un buon compagno di vita sia in città che in campagna.

Il Cocker è un cane compatto e robusto che si trova a suo agio in qualsiasi ambiente purché abbia la possibilità di muoversi abbastanza a lungo e in modo corretto. Ha un carattere allegro e affettuoso e queste sue qualità, unite al desiderio di piacere (e compiacere il proprio padrone) e la sua gioia di partecipare ad ogni attività sono i suoi maggiori pregi.



A Caccia

Il Cocker non ha mai perso l'istinto di cacciare e riportare, benché oggi le possibilità di farlo siano abbastanza limitate.

E' un cane di un’intelligenza straordinaria, dotato di un meraviglioso istinto per la caccia.



In esposizione

Il Cocker può essere facilmente coinvolto a presentarsi bene nel ring. Ancora una volta il suo carattere allegro ("Merry Cocker") lo rende un buon candidato per quelli tra noi che trovano emozionante la vita competitiva.



In famiglia



La maggior parte dei Cocker trascorre la sua vita come cane da compagnia. La sua media taglia gli dà vantaggio di essere manovrato facilmente e di entrare nella macchina di famiglia. Come cane di casa sarà lieto di avvisare quando si avvicinano gli estranei e se addestrato adeguatamente, lo farà ogni volta. Però non potrà essere lasciato solo per periodi troppo lunghi e non vi consiglio di prendere un Cocker se siete via tutto il giorno per lavoro; la sua curiosità potrebbe causarvi, specie da giovane, molti guai qualora dovesse annoiarsi troppo!





Il Cocker ha una testa molto piacevole, con orecchie lunghe e frangiate. Poche razze possono vantare dei cuccioli così attraenti. Da adulti, le frange si allungano e richiedono molte cure e spazzolate, altrimenti nelle giornate di pioggia in città possono essere un grosso svantaggio. Dedicando un po' di tempo ogni giorno alla toelettatura il pelo del Cocker non vi darà grossi problemi.

In campagna il Cocker si troverà nel suo elemento naturale. Chiunque abbia potuto osservare la sua felicità espressa nella coda che scodinzola ininterrottamente quando è libero nei boschi o nei prati, si renderà conto che in queste condizioni può sfogare il suo istinto naturale, visto che gli antenati del Cocker moderno erano dei cacciatori, come testimoniano del resto le prime testimonianze documentali e pittoriche sulla razza.

LINK DI RIFERIMENTO: http://www.ilcocker.net/

STANDARD RAZZA

Standard F.C.I. n° 5/22.01.1999/


Cranio: ben sviluppato, nettamente cesellato, non troppo fine né troppo spesso. Ben marcato; situato a metà distanza fra l'estremità del tartufo e la punta dell'occipite.

Tartufo: sufficientemente largo da permettere una forte attività olfattiva.

Muso: piuttosto squadrato.

Mandibole/denti: articolazione forte a forbice.

Guance: gli zigomi non sono prominenti.

Occhi: gli occhi riempiano bene le orbite ma non sono prominenti. Di colore bruno o bruno scuro, non sono mai chiari, ma nei cani marrone, marrone roano, e marrone e bianco, gli occhi sono nocciola scuro per armonizzarsi con il manto. Gli occhi esprimono dolcezza e intelligenza, pur conservando un'espressione sveglia viva e allegra. Le palpebre sposano bene la forma del globo oculare.

Orecchie: Sono dotate di belle frange di peli lunghi, dritti e setosi, a forma di lobo, attaccate basse, a livello degli occhi.La lunghezza raggiunge l'estremità del tartufo.

COLLO: di lunghezza moderata e muscoloso. Attaccato a spalle fini e oblique. Assenza di fanoni.

CORPO
Linea superiore: ferma e dritta, in leggera pendenza verso la coda tra la fine della regione lombare e la coda stessa. Regione lombare: corta e larga. Petto: ben sviluppato, con la regione sternale ben discesa, non troppo larga né troppo stretta nella parte anteriore. Costole ben cinturate. Spalle: oblique e fini.

CODA: attaccata in posizione lievemente più bassa della linea del dorso. È sempre movimento; è portato orizzontalmente e mai rialzata.

ARTI ANTERIORI : dotati di buona ossatura. Sono dritti e sufficientemente corti per dare una spinta concentrata, ma non così corti da intralciare l'azione dell'animale.

ARTI POSTERIORI Larghi, ben arrotondati, e molto muscolosi. Ossatura solida. Grassella: ben angolata e metatarsi: corti, per dare una forte spinta.

PIEDI: piedi solidi con cuscinetti spessi. Piedi di gatto.

ANDATURA: andatura sciolta, con forte spinta. Nonostante gli arti corti, la falcata è a ampia.

PELO: piatto, setoso, mai a "filo di ferro ", non ondulato, non troppo abbondante e mal arricciato. Frange abbondanti sugli arti anteriori, il corpo, gli arti posteriori al di sopra dei garretti.

Colore: ammessi vari colori. Nei soggetti multicolori il bianco è ammesso solo sul petto.

TAGLIA
Altezza al garrese
Maschi:39-41 cm
Femmine:38-39 cm

PESO:12, 5-14, 5 kg

DIFETTI
Ogni scarto da quanto sopra deve essere considerato un difetto da penalizzare in funzione della sua gravità

N.B. I maschi devono avere i testicoli di aspetto normale completamente discesi nello scroto.

http://www.windoweb.it/guida/mondo/Cani/cocker_spaniel_standard.htm